Il termine per la fine dei lavori non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Con la fine dei lavori i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto così come approvato